rootmail Postato 6 Luglio 2005 Report Postato 6 Luglio 2005 Non sono daccordo la garanzia decade se non è specificato da qualche parte (es. nel libretto uso manutenzione) che tali modifiche sono consentite (e se eseguite dal concessionario). Scusami il disappunto cosa vuol dire per legge ? Quale legge, anno numero e articolo Quote
monellaccio Postato 6 Luglio 2005 Report Postato 6 Luglio 2005 Non sono daccordo la garanzia decade se non è specificato da qualche parte (es. nel libretto uso manutenzione) che tali modifiche sono consentite (e se eseguite dal concessionario). Scusami il disappunto cosa vuol dire per legge ? Quale legge, anno numero e articolo vuol dire "x legge" e x legge in Italia il consumatore lo prende nel didietro!!! Quote
Sasa79 Postato 6 Luglio 2005 Report Postato 6 Luglio 2005 Ora gli articoli a mente non li ricordo ma basta vedere il codice civile, e le successive modifiche ... la legge dice comunque che il costruttore e il venditore devono accertarsi che il prodotto sia integro e privo di difetti e qual'ora venissero riscontrati i difetti provvedere a rimuoverli o sostituire il prodotto ! ! ! in più se si prova che la cosa e viziata ex ante (un pò complicatuccio ma la giurisprudenza non guarda alla tecnica) puoi avere la sostituzione o la riparazione anche oltre i 24 mesi!!!! esempio con i richiami ... non sono altro che interventi in garanzia , generalmente non si paga il pezzo ma solo la manodopera! é l'ingnoranza della legge che lo mette inc.... ai consumatori ... se tutti stessimo più attenti i produttori filerebbero dritto! Quote
funbike Postato 6 Luglio 2005 Report Postato 6 Luglio 2005 Mi inserisco nella discussione... analoga domanda per Alfa 147: Si perde la garanzia e su quale componente? Grazie Ho già dato informazioni in giro per il Forum ad un iscritto di Bologna, ma per te penso Venezia sia lontana per venire a comprare una 147, qui il concessionario di zona te la vende con l'impianto http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=4450 Quote
Polo 1.4 Postato 7 Luglio 2005 Report Postato 7 Luglio 2005 Ora gli articoli a mente non li ricordo ma basta vedere il codice civile, e le successive modifiche ... la legge dice comunque che il costruttore e il venditore devono accertarsi che il prodotto sia integro e privo di difetti e qual'ora venissero riscontrati i difetti provvedere a rimuoverli o sostituire il prodotto ! ! ! in più se si prova che la cosa e viziata ex ante (un pò complicatuccio ma la giurisprudenza non guarda alla tecnica) puoi avere la sostituzione o la riparazione anche oltre i 24 mesi!!!! esempio con i richiami ... non sono altro che interventi in garanzia , generalmente non si paga il pezzo ma solo la manodopera! é l'ingnoranza della legge che lo mette inc.... ai consumatori ... se tutti stessimo più attenti i produttori filerebbero dritto! calma... qui si sta facendo un po' di confusione.... se non sbaglio ti riferisci alla "tutela del consumatore" introdotta agli artt. 1519 bis ss. c.c. da un paio di anni... tale normativa si riferisce a tutti i beni di consumo nei contratti fra professionisti e consumatori, dove per consumatori si intende coloro che acquistano al di fuori dell'attività esercitata (esempio stupido: se io compro uno stereo da tenere in casa sono consumatore, se lo compro per tenerlo in ufficio non lo sono...) tale normativa consente al consumatore, in caso di scoperta di un vizio entro 24 mesi dalla consegna, di denucniarlo al venditore entro 2 mesi dalla scoperta e richiedere a sua scelta la riduzione del prezzo, la sostituzione, la riparazione o la risoluzione del contratto. bene, la garanzia pattizia che le concessionarie offrono si aggiunge ma non si sostituisce a questa (una concessioaria può anche darti 4 anni di garanzia.... se però te ne dà meno di due e sei un consumatore, sei pur sempre tutelato dalla normativa di cui sopra)... il fatto è che la discipina normativa e solitamente acnhe quiella pattizia, fanno riferimetno a vizi originari del bene... il fatto che tu ci monti l'impianto e nel caso in cui venisse accertato che il vizio è collegabile all'intervento, la garanzia non opera in quanto il vizio non è più originario, ma collegato ad un intervento del soggetto utilizzatore... pertanto la garanzia c'è ancora (per le altre parti indipendenti rispetto all'intervento), ma nel caso di specie non opera... quindi non è che la garanzia decade, ma è l'utilizzatore che decade dal poter invocare la garanzia... ma alla fine è solo una questione di termini... spero di essere stato abbastanza chiaro acnhe se un po' troppo prolisso..... mandi mandi... cmq se avete problemi contattatemi in privato e vediamo un po' cosa si può fare... Quote
monellaccio Postato 7 Luglio 2005 Report Postato 7 Luglio 2005 okkioche qui ti prendiamo sul serio Quote
ziobertex Postato 7 Luglio 2005 Report Postato 7 Luglio 2005 A leggere il manuale della clio la garanzia sulla carrozzeria decade al primo lavaggio in quato c'è scritto bisogna usare detergenti renault Quote
Polo 1.4 Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 okkioche qui ti prendiamo sul serio certo... infatti sono convinto di quello che ho scritto.... certo che per dare un parere preciso bisogna conoscere le garanzie di ognuno., per quello ho detto eventualmente di contatatrmi in privato.... Quote
italia1971luca Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 2) Se installi l'impianto nei primi sei mesi di vita dell'auto spetta al costruttore e non al cliente dimostrare che il danno non è dovuta a difetti del prodotto. Hai riferimenti giuridici per quanto affermi? Non è perché non mi fido, anzi, ma è proprio il caso in cui mi trovo io Luca Quote
Polo 1.4 Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 2) Se installi l'impianto nei primi sei mesi di vita dell'auto spetta al costruttore e non al cliente dimostrare che il danno non è dovuta a difetti del prodotto. Hai riferimenti giuridici per quanto affermi? Non è perché non mi fido, anzi, ma è proprio il caso in cui mi trovo io Luca credo che si faccia riferimento all'art. 1519sexies c.c. (rientrante nella disciplina cui accennavo sopra) tale articolo disciplina i termini per l'esperimento dell'azione... modifico il post per spiegarmi meglio: il consumatore, secondo la norma generalissima sull'onere della prova (2697 c.c.) deve dimostrare, oltre alla presenza attuale del difetto/vizio, la sua presenza già al momento della consegna del bene da parte del venditore, come richiesto dal 1519quater Il 1519 sex, 3 comma, semplicemente agevola il consumatore introducendo una presunzione semplice (ossia suscettibile di prova contraria da parte del venditore) che il vizio che si manifesta entro 6 mesi dalla consegna fosse già presente al momento della consegna stessa... sul consumatore grava pur sempre l'onere di provare l'esistenza del difetto e, sul venditore, grava l'onere di provare che tale difetto onn esisteva al momento della consegna... se a qualcuno interessa può andare su www.studiocelentano.it/codici e darsi una letta alla disciplina del 1519bis e seguenti c.c. Quote
Polo 1.4 Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 azz... che bene che ho scritto... scusate l'uso della lingua italiana e dei verbi, ma ho scritto in più riprese rileggendomi le norme... Quote
Polo 1.4 Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 aggiungo solo che la disciplina del c.c. che ho richiamato è assolutamente inderogabile e pertanto qualsiasi patto contrario è radicalmente nullo (1519 octies) quindi, almeno in quetsa materia, non fatevi fregare da uno che vi dice "hai firmato quindi adesso non puoi farci niente" tutto questo vale su qualunque bene di consumo (dal telefono, all'orologio, alla tv ecc....) purchè l'acquirente sia un consumatore e non un professionista... alla mia morosa hanno dovuto cambiare il cordless che si era rotto dopo 5 mesi... se proprio il venditore non vuole saperne fate mettere per iscritto che non vuole riparare/sostituire il bene e poi andate da un legale... Quote
rootmail Postato 8 Luglio 2005 Report Postato 8 Luglio 2005 credo che si faccia riferimento all'art. 1519sexies c.c. (rientrante nella disciplina cui accennavo sopra) tale articolo disciplina i termini per l'esperimento dell'azione... se così fosse si tratta di un equivoco... Già proprio quello... per mia fortuna o sfortuna ho lavorato per un certo tempo al rep. garanzie di una nota casa automobilistica e accettavo/rifiutavo garanzie ai concessionari... e conosco abbastanza bene la politica spesso praticata dei costruttori per "risparmiare" soldi. ...Spesso basta Leggere bene il libretto uso manutenzione dell'auto con le varie clausole contenute perchè quello è contratto e la durata e le esclusioni sono scritte (anche se non possono andare in deroga alla normativa vigente). Scusate lo sfogo quando ho scritto quale legge... ma abbiamo spesso l'abitudine (io per primo) di dire per legge senza avare chiaro cosa c'è scritto; così poi i costruttori ci fanno il mazzo Se volete sapere come ottenere qualcosa vi posso indicare la procedura che in genere ottiene qualcosa. Quote
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