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Evitata multa , dubbi sul Codice della Strada...da capire..


okyanos

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Ometto per ovvi motivi , luoghi e nomi... : questa mattina , mentre percorrevo una famosa S. S. sono stato fermato , poco prima di giungere in una nota cittadina toscana , da solerti VVUU locali. Controllo normale , tutto in regola , ma al fine , mi viene detto che devo togliere il gancio di traino che tengo montato fisso. Alla mia richiesta di delucidazioni , ovvero quale articolo , comma o richiamo del CS riporta questo , mi viene detto che se non traino , il gancio lo devo togliere...altrimenti sono costretti a fare il verbale....... :wacko:  Alla specifica rimostranza , faccio presente che il gancio è di tipo fisso, regolarmente omologato e collaudato in MMTTCC , nonchè è presente la relativa assicurazione. La discussione si protrae per un pò , ma siccome ciò la capa tosta , chiamo i CC che intervengono poco dopo . Agli stessi viene riportato il tutto , visto che non posso smontare un gancio da solo , e che dovrei andare all'officina autorizzata e che ogni volta che traino ( barche , gommoni e roulotte) dovrei , montare e smontare ogni volta la piastra collegata alla carrozzeria e i relativi collegamenti elettrici. I CC , non sanno che dire , chiamano via radio non so chi , dopo pochi minuti , torna il più alto in grado che mi dice , vabene, va bene, vada pure via ed è quello che faccio , lasciando i VVUU a discutere con i CC . Che si saranno detti resta un mistero...uno dei tanti di cui son piene le patrie strade statali...

Qualcuno dei più esperti sa qualcosa in merito? Il codice l'ho letto e riletto ma non ho trovato nulla sul gancio fisso che va tolto se non si traina. Persino sull'ingombro oltre la sagoma non cè nulla , peraltro , la sporgenza è di circa 13 cm , misurata con metro che avevo in dotazione nella cassetta degli attrezzi. Il CS parla di ingombri e sporgenze dalla sagoma ben più superiori....!!

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Ciao, non ricordo che legge o comma sia ma so per certo che il gancio va obbligatoriamente rimosso se del tipo rimovibile ma nel tuo caso è fisso e come tale lì deve restare.
Se ti rivolgi dove l'hai montato sicuramente sapranno consigliarti meglio e amgari mettiti in macchina un foglio con quell'articolo epr il futuro.

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Ciao, non ricordo che legge o comma sia ma so per certo che il gancio va obbligatoriamente rimosso se del tipo rimovibile ma nel tuo caso è fisso e come tale lì deve restare.

Se ti rivolgi dove l'hai montato sicuramente sapranno consigliarti meglio e amgari mettiti in macchina un foglio con quell'articolo epr il futuro.

 

No, non va rimosso, non c'è alcun obbligo nel CdS. Per qualche ragione a me ignota è una convinzione diffusa, che avevo anch'io, ma mi ero informato tempo fa perché avevo la mezza idea di fare installare il gancio traino sulla 500L. 

 

L'obbligo di rimozione può esserci solo nel caso in cui il gancio copra la targa, ma in quel caso, se non ho capito male, la prescrizione dovrebbe essere trascritta a libretto. Il gancio, da quando è omologato, diventa parte integrante del veicolo, non c'è motivo per doverlo togliere, se non per ragioni estetiche (infatti ora fanno ganci che praticamente spariscono completamente, una volta rimossi). Peraltro ci fosse un obbligo in tal senso, sarebbe facile trovarne traccia in qualche articolo del CdS, facendo una semplice ricerca su Google, invece non appare nulla, nessun articolo.

 

EDIT: ho trovato questo, a questo link http://www.polizialocale.com//staticpages/documenti_in_chiaro/tortona2007_relazione_tassoni.pdf

 

Qualora venga trainato un rimorchio con caratteristiche diverse da quelle previste nei riferimenti contenuti nella carta di circolazione della motrice, occorre applicare le sanzioni previste dal 5° comma dell’articolo 63. Tale violazione ricorre, ad esempio, qualora venga trainato un rimorchio con una massa superiore a quella complessiva massima indicata o alla massa rimorchiabile della motrice. L’accertamento, tuttavia, deve essere effettuato verificando l’effettivo peso del rimorchio durante la circolazione e non la massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione (ciò non esclude, effettuato l’accertamento del peso effettivo, il concorso con le violazioni di cui all’articolo 167 per l’eventuale sovraccarico del rimorchio).

L’ultimo periodo del 5° comma dell’articolo 72 del codice della strada prevede che “I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento”. Tuttavia, si può verificare il caso in cui il gancio di traino, qualora ad esempio copra la targa di immatricolazione posteriore, sia indicato nella carta di circolazione come un dispositivo da disinstallarsi nel caso in cui il veicolo circoli senza trainare un rimorchio.

In tale circostanza, nella carta di circolazione viene apposta la dicitura “A VEICOLO SENZA RIMORCHIO E’ OBBLIGATORIO SMONTARE IL GANCIO PER CONSENTIRE LA VISIBILITA’ DELLA TARGA”, come rappresentato nella figura seguente: 

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Il gancio non copre assolutamente la targa visto che quest'ultima è posizionata circa 30cm al di sopra della sfera. Mi sono rivolto ad un comando della Stradale e la faccia del sottufficiale addetto è stata molto significativa quando ho esposto i fatti. Se avrò l'occasione , andrò a rompere le scatole ai CC inrtervenuti, così tanto per sapere cosa hanno detto ai VVUU, presumo che qualcuno alla radio si sia messo a ridere!!! Comunque , attenti quando percorrete le strade dello stato di Leopoldo II , l'ì il C.d.S. è "diverso" e ...creativo!

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