Laus 0 Postato 13 Febbraio 2009 Report Share Postato 13 Febbraio 2009 Cito testualmente la risposta a una mia mail di richiesta di chiarimenti: Esenzioni (2) 1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): a) per il primo periodo fisso (NOTA MIA: ovvero, prima immatricolazione) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; B ) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge (NOTA MIA: ovvero, 08/11/2008), conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 (euro 2 in su), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009. 2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera B ), decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. Alcune precisazioni: - L'esenzione ai sensi dell'art. 1 comma (a) spetta solo alle autovetture omologate ed immatricolate già Bifuel. Non beneficiano dell'esenzione i veicoli immatricolati nel 2009 Benzina e trasformati nel corso del 2009 Bifuel. - L'esenzione ai sensi dell'art. 1 comma (B ) spetta solo alle autovetture (euro 2 in su) immatricolate prima dell'08/11/2008 (data di entrata in vigore della legge) e trasformate nel 2009. L'esenzione di cui al comma a) è automatica con l'iscrizione del veicolo nuovo al Pra dotato di doppia alimentazione o esclusiva GPL o Metano. L'esenzione di cui al comma B ) è automatica con l'annotazione della variazione di caratteristiche tecniche al Pra (doppia alimentazione) dei veicoli trasformati. E' necessario solo recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per effettuare il collaudo. La Motorizzazione, registrata la variazione tecnica sulla carta di circolazione, provvede ad inviare comunicazione al P.R.A. che aggiorna d'ufficio i propri archivi. Ovvero, sono esentate solo auto nativamente bifuel e sono escluse auto immatricolate nel 2009 e poi convertite a GPL o metano. I comunicati reperibili sul sito della Regione erano moooooooolto vaghi, soprattutto sull'ultimo punto (esempio QUI), per cui sembrava che ogni auto da €2 in su (quindi anche immatricolate nel 2009) potesse usufruire delle agevolazioni. Spero di aver fatto cosa gradita. Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 14 Febbraio 2009 Report Share Postato 14 Febbraio 2009 un bel papocchio all'italiana anche in toscana quindi Quote Link to post Share on other sites
Laus 0 Postato 16 Febbraio 2009 Author Report Share Postato 16 Febbraio 2009 Più che altro è una cosa che è pubblicizzata pochissimo o nulla. Ho un conoscente di famiglia che deve cambiare la macchina (ha una vecchia 145 € -20 che tra un po' gli perde i pezzi per strada). Ieri gli ho detto: "Ma tu lo sai che, oltre agli incentivi statali, ci sono quelli regionali?" Dire che è caduto dalle nuvole non rende l'idea. Quote Link to post Share on other sites
Audi18 0 Postato 7 Aprile 2009 Report Share Postato 7 Aprile 2009 Presumo dal punto B che non c'è il limite dei 100kw per l esenzione alle auto pre 8/11/2008 con impianto collaudato nel 2009. ...esempio audi a3 3.2 184kw del 2004 se viene equipaggiata dell'impianto a gpl e collaudato nel 2009...sarà esente dal bollo per 5 annualità.Giusto? Quote Link to post Share on other sites
Laus 0 Postato 8 Aprile 2009 Author Report Share Postato 8 Aprile 2009 Chi non potrà permettersi di comprare un’autovettura nuova potrà invece convertire quella vecchia a Gpl o metano, se immatricolata prima dell'entrata in vigore della legge: le auto così trasformate nel corso del 2009 godranno dello stesso sconto per cinque anni. Quel che conta è la data di collaudo: in questo caso non vale il limite dei 100 kw, ma l'auto deve essere classificata da 'euro 2' in su. http://www.regione.toscana.it/regione/expo...2007623811.html Puoi controllare anche qui a ulteriore conferma: http://www.regione.toscana.it/nobollo Avevo trovato anche il testo della legge, ma non mi ricordo più dove reperirlo. Quote Link to post Share on other sites
robur00 0 Postato 4 Maggio 2009 Report Share Postato 4 Maggio 2009 Io ho gasato ad aprile una Matiz del 2004. Per fortuna che ci sono rientrato, altrimenti uccidevo il meccanico che mi aveva assicurato i 5 anni di esenzione (sono pur sempre 550€!) Quote Link to post Share on other sites
winnie_ 0 Postato 29 Maggio 2009 Report Share Postato 29 Maggio 2009 Cito testualmente la risposta a una mia mail di richiesta di chiarimenti: Esenzioni (2) 1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): a) per il primo periodo fisso (NOTA MIA: ovvero, prima immatricolazione) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; B ) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge (NOTA MIA: ovvero, 08/11/2008), conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 (euro 2 in su), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009. 2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera B ), decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. Alcune precisazioni: - L'esenzione ai sensi dell'art. 1 comma (a) spetta solo alle autovetture omologate ed immatricolate già Bifuel. Non beneficiano dell'esenzione i veicoli immatricolati nel 2009 Benzina e trasformati nel corso del 2009 Bifuel. - L'esenzione ai sensi dell'art. 1 comma (B ) spetta solo alle autovetture (euro 2 in su) immatricolate prima dell'08/11/2008 (data di entrata in vigore della legge) e trasformate nel 2009. L'esenzione di cui al comma a) è automatica con l'iscrizione del veicolo nuovo al Pra dotato di doppia alimentazione o esclusiva GPL o Metano. L'esenzione di cui al comma B ) è automatica con l'annotazione della variazione di caratteristiche tecniche al Pra (doppia alimentazione) dei veicoli trasformati. E' necessario solo recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per effettuare il collaudo. La Motorizzazione, registrata la variazione tecnica sulla carta di circolazione, provvede ad inviare comunicazione al P.R.A. che aggiorna d'ufficio i propri archivi. Ovvero, sono esentate solo auto nativamente bifuel e sono escluse auto immatricolate nel 2009 e poi convertite a GPL o metano. I comunicati reperibili sul sito della Regione erano moooooooolto vaghi, soprattutto sull'ultimo punto (esempio QUI), per cui sembrava che ogni auto da €2 in su (quindi anche immatricolate nel 2009) potesse usufruire delle agevolazioni. Spero di aver fatto cosa gradita. Scusa Laus, in sistesi questo dovrebbe signicare che, per quanto riguarda il comma a, un periodo di esenzione di 5 anni + x mesi (che potrebbero essere anche 12) relativi al primo periodo fisso (che pero' fisso non e' perche alla prima immatricolazione ti fanno pagare un bollo per un certo numero di mesi a seconda della potenza del motore e fino alla prima scadenza utile secondo le normali scadenze)? Ciao e grazie Quote Link to post Share on other sites
Laus 0 Postato 3 Giugno 2009 Author Report Share Postato 3 Giugno 2009 Scusa Laus, in sistesi questo dovrebbe signicare che, per quanto riguarda il comma a, un periodo di esenzione di 5 anni + x mesi (che potrebbero essere anche 12) relativi al primo periodo fisso (che pero' fisso non e' perche alla prima immatricolazione ti fanno pagare un bollo per un certo numero di mesi a seconda della potenza del motore e fino alla prima scadenza utile secondo le normali scadenze)? Ciao e grazie Prima immatricolazione + 5 annualità successive. Quote Link to post Share on other sites
Post consigliati
Partecipa alla discussione
Puoi scrivere ora e registrarti in seguito. Se hai un account, accedi ora