The Duke Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 Ciao a tutti! mi sono appena iscritto al forum...sto cercando informazioni + approfondite sul mondo del gpl. Ho intenzione di cambiare la mia auto, e sto pensando a una bi-alimentata...ho un forte dubbio sulla possibilità di poter parcheggiare nei sotterranei di qualsiasi struttura - edificio..(es. garage, sotterranei supermercati, traghetti...ecc..ecc..) il concessionario dice che i motori alimentati a gpl moderni non hanno limitazioni di alcun genere... mi piacerebbe ascoltare pareri anche di altri esperti in materia...come voi...per esempio... Grazie in anticipo a tutti!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 Hai provato a fare una ricerca prima di postare? (c'è il link in alto a destra) Mi sa di no, altrimenti avresti trovato questo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lu@ Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 Il divieto è rivolto ai vecchi impianti non in regola con la normativa 67/01, perchè erano sprovvisti di valvola di sicurezza, obbligatoria invece dal 1 gennaio 2001! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 Il divieto è rivolto ai vecchi impianti non in regola con la normativa 67/01, perchè erano sprovvisti di valvola di sicurezza, obbligatoria invece dal 1 gennaio 2001! Cmq, già che ci troviamo, riprendiamo la discussione: io ho un corsello box nuovo nuovo, 1o piano interrato, con enstintori, bocchete x l'acqua, vie di fuga ogni tot, ecc. I VVFF hanno fatto il controllo e hanno appeso il solito cartello in cui, tra le altre cose, c'è il divieto di parcheggio per auto a GPL (nel 2004). Mi chiedo: lo mettono comunque x evitare che auto non a norma ci entrino, e quindi io posso ignorarlo, oppure è + restrittivo della normativa italiana e quindi va rispettato? C'è anche la possibilità non del tutto remota che i VVFF non sappiano della nuova normativa, oppure che non vogliano cambiare i cartelli xché ormai li hanno stampati, se ne parla col prossimo stock... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lu@ Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 Da www.quattroruote.it : Finalmente le auto a Gpl non sono più bandite dalle rimesse sotterranee. Ciò, però, solo a certe condizioni. Il 3 dicembre 2002 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°283 il Decreto del ministero dell’Interno 22 novembre 2002 che ha modificato la norma (Decreto del ministero dell’Interno 1 febbraio 1986) che, tra l’altro, regola il parcheggio nelle rimesse delle auto a Gpl (quelle a metano non sono soggette a restrizioni). La nuova norma consente il ricovero delle vetture alimentate a Gpl anche al primo piano interrato (anche se comunicante con altri piani sotterranei), purché l’impianto a gas sia omologato secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (è obbligatorio per le installazioni successive al 1/1/2001: sulla carta di circolazione è indicato se l’impianto lo rispetta). Per gl’impianti precedenti, invece, non cambia nulla, quindi rimane il divieto di parcheggio nei sotterranei. È però possibile adeguare l’auto alle norme di sicurezza più recenti sostituendo il serbatoio del gas, con una spesa di circa 2-300 euro. Ma vediamo nei dettagli cosa cambia. Autorimesse È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a Gpl. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare. In condominio Le norme sul parcheggio nelle rimesse si applicano anche ai box condominiali. Però, il regolamento di condominio può prevalere e vietare il parcheggio delle auto a gas (anche a metano). È comunque possibile chiedere la modifica del regolamento, ma si deve convincere la maggioranza dei condomini. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 22 Febbraio 2005 Report Share Postato 22 Febbraio 2005 OK, ma il cartello è stato affisso dai VVFF e non dal condominio x regolamento (che ancora non c'è neppure) Mi chiedo perché, x quali motivi si decide che un box interrato non è accessibile ai mezzi con impianto a gas! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 Aggiornamento importante! Riassumo brevemente: io ho il box auto nel primo piano interrato. La verifica dei VVFF ha rilevato che è a norma antincendio (porte tagliafuoco, estintori, bocchette acqua di varia portata, prese d'aria, ecc). Alla fine ha affisso un cartello all'ingresso che tra le altre cose espone il divieto di parcamento di auto a GPL Ho telefonato ai VVFF per chiarimenti e mi hanno confermato che è consentito fino al primo piano interrato. Ho chiesto 2 volte "nonostante il cartello da voi affisso?" e per 2 volte mi ha ripetuto la frase (quasi registrata) di cui sopra. Considerazioni del tutto personali Quindi, estendendo il concetto ai parcheggi interrati dei vari centri commerciali e supermarket, IMHO è possibile parcheggiare un'auto a GPL nonostante divieti espliciti se il parcheggio è a norma (e deve esserlo comunque, altrimenti glielo chiudono). I divieti sono da intendersi preesistenti alla legge famosa del 2002 oppure per le auto che non sono dotate di valvola a norma ECE/ONU 67. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danystraus Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 Gracias Demetrio Daniele Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 .È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a Gpl. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare. . ma avete letto il mio post? non facciamo terrorismo. se contravvengo alla legge e capita un guaio la mia assicurazione paga eccome!!! se entro in un divieto di accesso e mi schiano paga o no? direi di proprio di si. al limite se faccio un' inversione di marcia in autostrada (e' previsto l' arresto!, quindi cosa piu' grave non la immagino) l assicurazione paga eccome d'altra parte mi assicuro per essere tutelato no?? se non violassi nulla come potrei fare un incidente ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 .È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a Gpl. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare. . ma avete letto il mio post? non facciamo terrorismo. se contravvengo alla legge e capita un guaio la mia assicurazione paga eccome!!! se entro in un divieto di accesso e mi schiano paga o no? direi di proprio di si. al limite se faccio un' inversione di marcia in autostrada (e' previsto l' arresto!, quindi cosa piu' grave non la immagino) l assicurazione paga eccome d'altra parte mi assicuro per essere tutelato no?? se non violassi nulla come potrei fare un incidente ciao Non ho capito bene cosa volevi dire rispetto al mio post ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 nulla e infatti mica l' ho citato. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Metrino Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 nulla e infatti mica l' ho citato. Ah, OK. Mi sono accorto che hai citato un post del 22/02, ma siccome hai risposto poco dopo di me, credevo ti riferissi al mio post Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luczan Postato 3 Marzo 2005 Report Share Postato 3 Marzo 2005 Per Metrino, un consiglio da amico. Manda una bella raccomandata ai VV.FF. con il quesito e fatti rispondere per iscritto............. Se non ti rispondono fai le tue dovute considerazioni e prendi le tue dovute precauzioni.......................... Per Antonio 1970, ti ho risposto nel post http://www.omniauto.it/forum/index.php?act...st=0#entry37904 Ciao a tutti e due. Luca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Duke Postato 4 Marzo 2005 Author Report Share Postato 4 Marzo 2005 ...grazie a tutti per le risposte! ...mi sa che sono fregato comunque...visto che il mio garage si trova al piano -2 del mio condominio...che sfiga...mi sa che ripiegherò sul metano...almeno quello non ha limitazioni.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luczan Postato 5 Marzo 2005 Report Share Postato 5 Marzo 2005 Aggiiornamento giuridico, che sottopongo alla valutazione di tutti, anche per chi va a metano........................ PREMESSA A livello di principio, una normale polizza rc terzi copre esclusivamente i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, quindi non i danni provocati da un veicolo in sosta. E' consigliabile stipulare un’apposita condizione aggiuntiva che copra i danni a terzi derivanti da esplosione, scoppio, incendio del veicolo: questo sia che si tratti di un veicolo a benzina, gas, gasolio, ecc. cioè alimentato con qualsiasi combustibile. Quindi in mancanza di questa clausola l’assicurazione non paga niente: anche se siete al primo piano interrato o alla luce del sole in quanto danno non è derivante da circolazione del veicolo. GPL Specificamente per i veicoli alimentati a gpl: All’interno di un area privata quale quella condominiale il regolamento condominiale o eventuali prescrizioni più restrittive dei VV.FF. prevalgono sempre sulla norma generale. La norma che consente la possibilità di parcheggio al piano interrato è una facoltà o meglio un limite che la Legge consente per la possibilità di accesso e sosta. Limite: perché va inteso nel senso che un eventuale regolamento condominiale che consenta il parcheggio ai piani inferiori al primo sarebbe “contra legem” e quindi nullo e in questo caso l’assicurazione, se costretta a pagare i danni ai terzi, certamente eserciterebbe il diritto di rivalsa. Facoltà: in quanto la proprietà o gli enti preposti alla certificazione delle modalità dell’utilizzo consentito di queste aree (vedi VV.FF.) possono liberamente limitare l’accesso ad aree private anche con criteri più restrittivi (i vigili del fuoco per specifiche motivazioni tecniche, lasciate alla libera e squisita valutazione tecnica), anche in questo caso l’assicurazione, se costretta a pagare i danni ai terzi, avrebbe motivi per esercitare il diritto di rivalsa. Quindi l’assicurazione, allo stato delle informazioni disponibili ed in linea di massima, pagherebbe e non eserciterebbe diritto di rivalsa, solo se sono rispettate tutte e tre le condizioni seguenti: 1. espressa previsione di clausola di copertura danni a terzi in caso di incendio, scoppio, esplosione; 2. parcheggio al piano interrato se esistono i requisiti di legge sia dell’edificio che del veicolo; 3. non osti un regolamento condominiale, prescrizione dei vv.ff. vigili urbani o di chicchessia. Mancando 2. o 3. è certo il rifiuto dell’assicurazione a pagare i terzi e, se costretta a pagare, è certo l’esercizio di rivalsa. Mancando 1. l’assicurazione certamente non paga. ULTERIORI PRECISAZIONI. E' vero che esiste un orientamento giurisprudenziale, consolidato da una decina di anni a livello di Cassazione anche se non con sentenze di Cassazione a Sezioni Unite: secondo il quale le Compagnie di Assicurazioni sono state condannate a pagare i terzi nel caso di incendi, scoppi, esplosioni nel caso di veicoli stazionanti in area pubblica o aree parificate (es. parcheggi centri commerciali, anche interrati – ma non le aree private anche condominiali). In sostanza l’assunto della Cassazione è stato ricondurre l’evento connesso ad una fase della circolazione del veicolo: la sosta, purchè e nei limiti che la stessa sia avvenuta su un’area di rilevanza pubblica. Questo di cui stiamo parlando vale naturalmente per i veicoli con qualsiasi alimentazione. Essendo quindi per interpretazione della Cassazione un evento connesso alla circolazione, la Compagnia di Assicurazione deve pagare i terzi e non può esercitare il diritto alla rivalsa nei confronti del conducente e/o meglio proprietario del veicolo. Nove volte su dieci le Compagnie sono state condannate a pagare: rimane il fatto che la Compagnia nel suo interesse può autonomamente caso per caso decidere se coltivare il contenzioso o meno e che, naturalmente, l'orientamento giurisprudenziale col tempo cambi............. A questo punto rimane scoperto il problema del parcheggio della propria vettura in un parcheggio condominiale o privato (quindi non area pubblica o ad essa parificata). Poiché giustamente in questo caso non può soccorrere l’attuale orientamento giurisprudenziale sopra esposto, la Compagnia di Assicurazione si rifiuta di pagare i terzi danneggiati in quanto evento non connesso alla circolazione. Se viene sottoscritta apposita clausola aggiuntiva (con relativo sovrapprezzo di premio da pagare) la Compagnia paga i terzi danneggiati, naturalmente in questo caso, non essendo comunque evento connesso alla circolazione, se ne vede gli estremi in fase di accertamento può non pagare i terzi (ad. es. regolamento condominiale che lo vieta, segnaletica o prescrizioni vv.ff. apposte sulle vie di accesso, o violazione di legge per parcamento al piano inferiore rispetto all’interrato) e se ha già pagato può esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato stesso o di un terzo ritenuto responsabile ( es. viene trovato da successivi accertamenti un difetto di installazione ecc. ). Questo naturalmente vale per qualsiasi tipo di alimentazione la vs. vettura abbia: anche se a benzina, metano ecc. che sia parcheggiata in area privata. Se la macchina esplode, incendia e non avete stipulato una clausola aggiuntiva voi dovete pagare i danni: l’Assicurazione non è minimamente tenuta a pagare. Nella normale polizza r.c. terzi vige il principio della tutela dei terzi, l’assicurazione è chiamata a pagare e se del caso esercitare la rivalsa. Le clausole aggiuntive sono discrezionali, diverse da Compagnia a Compagnia, liberamente trattabili (valgono i normali principi delle assicurazioni incendi, kasko previsti per le assicurazioni non obbligatorie) quindi l’Assicurazione se non ravvede gli estremi non paga e al pagamento dei danni e alla propria difesa legale è tenuto direttamente l’Assicurato. Infine nel caso di veicolo a gpl è molto importante: - non solo comunicare alla propria compagnia il tipo di alimentazione; - ma soprattutto che questo sia inserito per iscritto in polizza: questa è una vera e propria modifica contrattuale e l'assicurazione è un contratto................ Ciao, Luca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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