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Gay Pride: pagliacciata o diritto?


Comandante Zapata

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Su questo sono fermamente daccordo anch'io, ma vorrei vedere quante sono le coppie GAY che chiedono un figlio in adozione......secondo me pochissime.

Non considerare solo le richieste assurde di poche associazoni, considera le richieste giuste dei molti GAY che si trovano spesso con le mani legate davanti ai problemi di coppia!

Guarda stai dicendo le stesse identiche cose che ho detto nel post mio che avevo linkato.

Sono pienamente d'accordo sul fatto che debbano avere i medesimi diritti degli altri, con la sola condizione che non possano prendere figli in adozione.

E credi che sarebbero poche le coppie che lo chiederebbero? Beh, allora ne conosco una.

E siccome con lei sono molto in confidenza, le ho anche detto che la cosa mi fa parecchio incaxxare.

Del resto non ho niente in contrario che abbiano gli stessi identici diritti che abbiamo io e mia moglie.

Allora chiedo, perchè tutta questa ostentazione? Perchè i Gay Pride? Perchè la maglietta con scritto "sono lesbica"?

Me ne metto io una con scritto "Sono etero"... E a chi frega, scusa?

:huh:

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Guarda stai dicendo le stesse identiche cose che ho detto nel post mio che avevo linkato.

Sono pienamente d'accordo sul fatto che debbano avere i medesimi diritti degli altri, con la sola condizione che non possano prendere figli in adozione.

E credi che sarebbero poche le coppie che lo chiederebbero? Beh, allora ne conosco una.

E siccome con lei sono molto in confidenza, le ho anche detto che la cosa mi fa parecchio incaxxare.

Del resto non ho niente in contrario che abbiano gli stessi identici diritti che abbiamo io e mia moglie.

Allora chiedo, perchè tutta questa ostentazione? Perchè i Gay Pride? Perchè la maglietta con scritto "sono lesbica"?

Me ne metto io una con scritto "Sono etero"... E a chi frega, scusa?

:huh:

 

Scusami ma il thread che hai linkato ne ho letto solo una parte, ero molto più interessato a questo botta+risposta :)

Vedo che alla fine siamo arrivati ad un quasi accordo.

Vedi?

Se i nostri politici facessero come abbiamo fatto noi, cercando le cose in comune e tralasciando pian pianino le cose controverse, ci sarebbero solo dei vantaggi!

Non che uno debba cambiare idea, per carità, ma semplicemente......come dire......per il bene del paese......!

Ma al bene del paese ormai non ci pensa più nessuno......poco anche noi sia chiaro.....!

Cordialità.

Fabio

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Legge Mancino (25/6/93, n. 205)

 

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

 

Articolo 1

 

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

 

A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

 

:huh: con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o

Dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 Ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

 

A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

 

:) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

 

C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché‚ divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

 

D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

 

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

 

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

 

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

 

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di struture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

 

 

 

Articolo 2

 

(Disposizioni di prevenzione)

 

 

1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

 

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

 

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché‚ di persone sottoposte a misure di prevenzione perché‚ ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di nonluogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 

 

 

Articolo 3

 

(Circostanza aggravante)

 

 

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

 

 

 

Articolo 4

 

(Modifiche a disposizioni vigenti)

 

 

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

 

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

 

 

 

Articolo 5

 

(Perquisizioni e sequestri)

 

 

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera :lol:, e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

 

 

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché‚ degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

 

 

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui alltarticolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

 

 

 

Articolo 6

 

(Disposizioni processuali)

 

 

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

 

 

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

 

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

 

 

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

 

 

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

 

 

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

 

 

Articolo 7

 

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

 

 

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera ;), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

 

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Articolo 8

 

(Disposizioni finali)

 

 

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

 

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

AMATO - MANCINO - CONSO

 

Visto, il Guardasigilli: CONSO

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E vi ricordo ancora l'articolo 3, comma 1, della nostra Costituzione:

 

Art. 3.

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Scusami ma il thread che hai linkato ne ho letto solo una parte, ero molto più interessato a questo botta+risposta :)

Vedo che alla fine siamo arrivati ad un quasi accordo.

Vedi?

Se i nostri politici facessero come abbiamo fatto noi, cercando le cose in comune e tralasciando pian pianino le cose controverse, ci sarebbero solo dei vantaggi!

Non che uno debba cambiare idea, per carità, ma semplicemente......come dire......per il bene del paese......!

Ma al bene del paese ormai non ci pensa più nessuno......poco anche noi sia chiaro.....!

Cordialità.

Fabio

:huh: Mah, secondo me al bene del paese ci pensiamo più noi di loro...

Paghiamo uno squinterno di tasse (sono dipendente anch'io e siccome non sono un impiegato qualsiasi, pago uno sproposito di tasse), paghiamo ogni addizionale, anche le più inutili o ingiuste e alla fine vedo che comunque le lamentele sono in un forum, anche se bisognerebbe scendere NOI in piazza e per un giusto motivo...

E vedi bene Fabio che stiamo andando verso un periodo buio, specialmente per i nostri figli.

Per questo dicevo che dopo la rabbia c'è la depressione.

Tira tira, alla fine del mese sei impiccato quando con lo stipendio che ho oggi, nel 2000 ci avrei fatto 2 crociere all'anno...

Per questo mi fa incavolare che si preoccupino di perdere tempo coi gay pride quando i problemi sono ben altri...

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Ormai si è concluso il Gay Pride di Roma tra innumerevoli polemiche.

Secondo voi è una pagliacciata, visto che girano tutti mezzi nudi oppure è l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito?

I dubbi restano...

 

 

come tu stesso dici, la costituzione garantisce il diritto di manifestare, diritto sacrosanto!

sulo sfilare poco vestiti, non sono d'accordo ma nemmeno mi scandalizzo, l'importante è rimanere nel limite stabilito dalla nostra legislazione che definisce gli atti osceni....finchè non si passa quel limite non vedo nulla di male nel fare questa manifestazione....molto, ma molto più scettico ero invece verso la possibilità che il tutto fosse patrocinato dal ministero delle pari opportunità...in quanto le opportunmità paritetiche devono essere garantite ad ogni individuo a prescindere da razza, idee, religione o appartenenza a chicchessia gruppo sociale!!!!!!e non invece IN QUANTO appartenente al gruppo x :rolleyes:

 

personalmente e nello specifico, trovo la manifestazione del gaypride molto carnevalesca ed è mia idea che un'esibizione in tal stile porti ad ottenere una considerazione molto minore alla manifeastazione stessa...in quanto se la manifestazione pone problematiche importyanti io sono dell'avviso che proporle in modo distinto porti senz'altro a maggior attenzione....

 

ma è tutta un'opinione mia, senza la pretesa di ragione o verità....solo una considerazione :D

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  • 4 years later...

beh la russia intanto ha preso posizione :D

 

Gay pride vietati per i prossimi 100 anni. Lo ha stabilito un tribunale di Mosca, che ha ritenuto legale il bando alle manifestazioni che promuovono la parità dei diritti per gli omosessuali fino al 2112, deciso dall’amministrazione della capitale

 

http://www.giornalettismo.com/archives/352790/la-russia-censura-il-gay-pride-per-100-anni/

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  • 2 weeks later...

Sinceramente, fossi gay, mi sentirei umiliato dai gay pride che si fanno oggi.

Un conto è un gay pride come i primi in America: sfilare per le strade con dignità e con cartelli che dicono "sono il tuo salumiere", "sono il tuo medico", "sono il tuo postino". E' un modo per dire che la sfera sessuale è una questione privata e non bisogna essere giudicati per questo.

Tutt'altra cosa è riproporre una carnevalata del genere, che messaggio si manda? Siamo una mandria di allegroni e gli etero sono mosci?

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beh la russia intanto ha preso posizione :D

 

Gay pride vietati per i prossimi 100 anni. Lo ha stabilito un tribunale di Mosca, che ha ritenuto legale il bando alle manifestazioni che promuovono la parità dei diritti per gli omosessuali fino al 2112, deciso dall’amministrazione della capitale

 

http://www.giornalet...e-per-100-anni/

 

Che ragazzi democratici....

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  • 3 weeks later...

In Italia c'è la dittatura, .....

:rolleyes: ..mi sa che hai sbagliato a coniugare il verbo, carissimo Don :P ..in Italia c'era la dittatura... :D :lol: :lol:

 

 

in Italia, è mia idea, c'è ben di peggio della dittatura, c'è un popolo che non è tale, è solo un vasto gruppo di individui, c'è una classe politica inesistente, sciatta, moscia, ladra e mafiosa...o come minimo incapace, che per tirare assieme i cocci dei propri disastri ha dovuto chiamare in aiuto "i secchioni"...da noi, a mio avviso, non c'è più rispetto, educazione, collaborazione, solidarietà nazionale (che è ben altro che dare 2€ ai terremotati con un sms)...non c'è interesse per la politica, il paese, la cultura...

 

CAZZ0 l'italia è la culla della cultura, della civiltà, del diritto (dal diritto romano fino al Beccaria) del bello e del buono...possibile che tutto questo non riesca a partorire persone capaci di cementare tutto questo e costruire uno stato, una nazione ed un popolo coesi, forti, fieri di sè????

 

tutto il resto viene dopo, diritti civili, unioni gay etc....prima dobbiamo costruire una società, poi in questo inserire tuttop il resto...noi invece vogliamo "tenere insieme i cioccolatini senza aver prima montato la scatola"

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