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fermo amministrativo e vendita


piertommaso

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Ho una domanda di un mio amico da girarvi:

un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto? E se si il fermo amministrativo segue il mezzo?

Grazie e ciao a tutti.

Intendi sapere se il tuo amico può vendere il suo veicolo che, al momento, è sottoposto a fermo amministrativo? Non ne ho idea, ma penso di no... O meglio, penso che lui ci possa fare quello che vuole, ma che l'atto di vendita non possa essere effettuato prima della scadenza del fermo... Vado "a naso", utilizzando il raziocinio: siccome, però, ci sono alcune leggi assurde, non è impossibile che sia tutto il contrario :P

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Ho una domanda di un mio amico da girarvi:

un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto? E se si il fermo amministrativo segue il mezzo?

Grazie e ciao a tutti.

 

Posso darti una informazione parziale; pochi mesi fa ho comperato una autovettura nuova, lasciando indietro la mia al concessionario, il quale mi ha fatto firmare ,fra le altre carte, anche una autocertificazione attestante che la autovettura che lasciavo non era in fermo amministrativo; quindi indipendentemente dal fatto che si possa oppure no, (e questo non lo so), chi glie la compra senza questo documento? e attestare il falso è un problema! saluti

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Ho una domanda di un mio amico da girarvi:

un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto? E se si il fermo amministrativo segue il mezzo?

Grazie e ciao a tutti.

 

Posso darti una informazione parziale; pochi mesi fa ho comperato una autovettura nuova, lasciando indietro la mia al concessionario, il quale mi ha fatto firmare ,fra le altre carte, anche una autocertificazione attestante che la autovettura che lasciavo non era in fermo amministrativo; quindi indipendentemente dal fatto che si possa oppure no, (e questo non lo so), chi glie la compra senza questo documento? e attestare il falso è un problema! saluti

D'altra parte, chi comprerebbe un veicolo posto sotto fermo amministrativo? :P

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Ho una domanda di un mio amico da girarvi:

un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto? E se si il fermo amministrativo segue il mezzo?

Grazie e ciao a tutti.

Chi meglio Di Gestline s.p.a (concessionario per la riscossione dei tributi) può rispondere a questa domanda ? Probabilmente nessuno, ecco quindi il documento relativo al fermo amministrativo fornito dalla stessa :

 

Il provvedimento di Fermo Amministrativo, denominato anche “ganasce fiscali”, è quello strumento di riscossione che deve essere applicato dal Concessionario, incaricato della riscossione tributi, sui beni mobili registrati (auto, moto, barche, etc.), trascorsi 60 giorni dalla notifica della Cartella di pagamento, senza che sia stato eseguito il pagamento di quanto dovuto, e sempre che:

- l’Ente Creditore titolare del Credito (Stato, Regione, Provincia, Comune, Inps, Inail, Consorzio, Ordine

Professionale, Albo, Cassa di Previdenza etc.) non abbia concesso, su richiesta del Contribuente, una sospensione o dilazione di pagamento,

- non sia stato emesso dall’Ente Creditore e su richiesta del Contribuente un provvedimento di sgravio

(annullamento) perché il debito non era dovuto.

In tali casi, il Concessionario invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del Fermo Amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito con l’avvertenza che, se non si procede al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni da tale comunicazione, si provvederà all’iscrizione del fermo del veicolo nei Pubblici Registri. Entro il citato termine di 20 giorni, il Contribuente dovrebbe quindi provvedere al pagamento, oppure ottenere dall’Ente o dagli Enti Creditori, indicati nella Cartella di pagamento, nella sezione “Dettagli degli Addebiti”, una rateazione o una sospensione del pagamento, oppure un annullamento (sgravio) per debito non dovuto. E’ utile in questo caso accertarsi che il Concessionario abbia ricevuto la comunicazione di detti provvedimenti da parte degli Enti Creditori, affinché sospenda o annulli la procedura.

Il mancato pagamento di quanto dovuto e riportato nel preavviso di Fermo Amministrativo produce, per legge, l’iscrizione del Fermo nei Pubblici Registri con i seguenti effetti:

- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;

- il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo deposito in apposito luogo di custodia;

- il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;

- le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

Il preavviso di Fermo e l’iscrizione del Fermo al P.R.A. comportano l’addebito a carico del Contribuente delle spese di procedura così come stabilite dalla vigente normativa.

A seguito del pagamento dovrà essere cura del Contribuente procedere alla cancellazione del “Fermo” presso il P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico - previa esibizione del provvedimento di revoca, che viene rilasciato dal Concessionario all’atto del pagamento presso i propri sportelli, e dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle ulteriori spese a quest’ultimo spettanti.

Nel caso, invece, il debito venga annullato per sgravio dell’Ente Impositore, la cancellazione verrà effettuata

gratuitamente dal Concessionario.

Si rammenta, inoltre, che ogni richiesta d’informazione sulla natura del debito da pagare, sull’eventuale richiesta di sospensione, rateazione o annullamento per debito non dovuto, va rivolta all’Ente o agli Enti Creditori, indicati nella Cartella di Pagamento alla sezione “Dettaglio degli Addebiti”.

 

La parte "tragica" come avrete visto è quella in neretto e a quanto ho potuto capire in giro per siti dedicati alla giurisprudenza è dovuta al fatto che l'esibizione del documento recante l'iscrizione al PRA del fermo non è obbligatoria, in poche parole se io vendo una vettura fermata e l'acquirente non si sincera dell'assenza di provvedimenti giudiziari sono fattacci suoi . Quello che non ho capito è se in caso di rottamazione il fermo passi automaticamente sull'eventuale nuova vettura oppure no, ma da qualche parte ho letto che essendo il provvedimento "nominale" (recante quindi targa, n. di telaio ecc. della vettura) in caso di rottamazione lo stesso verrebbe momentaneamente annullato per poi essere ricompilato nuovamente con i dati del nuovo mezzo in possesso del debitore .

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Tutto giusto, più o meno.

 

In linea generale e per farla breve si può trasferire la proprietà di un qualsiasi bene anche se soggetto a gravami quali ipoteche purché il compratore ne sia stato reso edotto e le abbia accettate. Se così non fosse, il compratore può chiedere l'annullamento della vendita o effettuare un'azione per la riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

 

Nella prassi, è possibile che chi acquista un bene gravato da ciò si renda disponibile ad estinguere il debito che il bene garantisce pagando al venditore solo la differenza fra il prezzo pattuito ed il debito da estinguersi.

 

Questo per farla breve, altrimenti bisognerebbe addentrarsi nei meandri del diritto civile ed è un po' complesso valutare tutte le ipotesi possibili.

 

Quindi, per rispondere alla domanda fatta, si, l'auto si può vendere purché l'acquirente dichiari di essere a conoscenza del fatto e le parti trovino un accordo in base al quale il compratore non abbia a patire conseguenze negative impreviste.

 

Federico

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Però il fermo amministrativo non è un'ipoteca e, penso, non è nemmeno ad essa equiparabile: l'ipoteca rimane sul bene finchè non viene estinta (le modalità dipendono da come la stessa è nata), mentre il fermo amministrativo è un blocco temporaneo del mezzo (che viene restituito alla scadenza del fermo).

 

Tra l'altro con l'ipoteca si continua ad usufruire del bene, con il fermo amministrativo si perde la possibilità di utilizzo dello stesso fino alla scadenza del fermo...

 

 

O sbaglio? <_<

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Paul, il fermo amministrativo è un atto funzionale all'espropriazione forzata e, pertanto, il mezzo di realizzazione di un credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria (Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza n° 2053 del 31/01/2006).

 

Al momento c'è un bel casino in quanto il Consiglio di Stato afferma che è impugnabile presso il TAR mentre la Cassazione ha sentenziato più volte che, attesa la somiglianza funzionale con l'ipoteca, è di competenza del Tribunale Civile.

 

Alla fine è arrivato il decreto di quel, alla luce del decreto Visco-Bersani prima edizione, deficiente di Bersani che ne obbliga l'impugnazione avanti il TAR.

 

Purtroppo al momento pare che le società di esazione tributi possano iscrivere il fermo amministrativo del veicolo anche per somme irrisorie tipo € 0,01 in quanto non vi è uno strumento legale che riesca a commisurare l'utilizzo di questo strumento in rapporto al danno cagionato dal fermo del veicolo stesso...

 

Spero che adesso sia un po' più chiaro l'aspetto legale...

 

Federico <_<

 

P.S. x Bartoluccio: e con questo me ne mancano solo 1498 :lol:

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in parole povere il tuo amico puo vendere il veicolo notificando all'acquirente che il suddetto mezzo è sottoposto a fermo amministrativo e quindi il tuo amico puo incassare la cifra richiesta meno il valore del debito che sarà premura del nuovo proprietario saldare

 

in parole povere, per fare un esempio, se io ho un'auto sottoposta a fermo amministrativo per un debito di 20000 euro e la valutazione di mercato è 22000 euro io posso chiedere 2000 euro e sarà premura del nuovo proprietario pagare i restanti 20000 al mio creditore

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non è un dovere specificato ma:

 

1- se il compratore non salda e il venditore è onesto e nemmeno lui salda il debito (in ogni caso che sia lui o il compratore a saldar gli rimangono i soliti 2000 euro) non si puo appellare alla buona fede per evitare il pignoramento del mezzo in quanto è informato del fatto che il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo e quindi passibile si sequestro per vendita all'asta

 

2- se il compratore non è informato dello stato del veicolo il venditore è punibile penalmente per truffa in quanto non ha informato la sudetta persona dello stato del veicolo, in quel caso il compratore si tiene il veicolo ma non penso che l'amico di piertommaso voglia finire al gabbio

 

perlomeno da quanto scritto nella normativa citata

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1- se il compratore non salda e il venditore è onesto e nemmeno lui salda il debito (in ogni caso che sia lui o il compratore a saldar gli rimangono i soliti 2000 euro) non si puo appellare alla buona fede per evitare il pignoramento del mezzo in quanto è informato del fatto che il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo e quindi passibile si sequestro per vendita all'asta

Sbagliato.

La buona fede in questo senso non c'entra in quanto il fermo amministrativo risulta da una visura del veicolo e, pertanto, il compratore che intenda acquistare è tenuto ad informarsi di eventuali gravami della cosa compravenduta se gli stessi risultino da pubblici registri e, pertanto, siano conoscibili con la diligenza del buon padre di famiglia.

Pertanto, per espressa previsone legislativa, anche il compratore in buona fede può vedersi pignorato il mezzo e venduto all'asta, per di più senza che nemmeno lo sappia.

 

2- se il compratore non è informato dello stato del veicolo il venditore è punibile penalmente per truffa in quanto non ha informato la sudetta persona dello stato del veicolo, in quel caso il compratore si tiene il veicolo ma non penso che l'amico di piertommaso voglia finire al gabbio

Sbagliato nuovamente.

Perché vi sia truffa è necessario che vi sia raggiro e poiché la sussistenza o meno di un fermo amministrativo è conoscibile con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo la stessa pubblica, ne risulta che non è ascrivibile il reato di truffa.

Inoltre, se anche il venditore non comunicasse nulla all'acquirente, tutt'al più sarebbe un illecito contrattuale. Diventerebbe truffa se tale gravame non fosse facilmente conoscibile all'acquirente, ma così non è.

Pertanto, l'acquirente, stante la sua carenza di diligenza, può chiedere solo la riduzione del prezzo qualora, per non farsi vendere all'incanto il veicolo, abbia provveduto lui a pagare l'esattore, salvo poi rivalersi, maggiorato di spese, interessi, oneri, etc., sul venditore.

 

Due sbagliate su due, Polter... riprova e sarai più fortunato :unsure:

 

Federico <_<

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  • 5 months later...

1- se il compratore non salda e il venditore è onesto e nemmeno lui salda il debito (in ogni caso che sia lui o il compratore a saldar gli rimangono i soliti 2000 euro) non si puo appellare alla buona fede per evitare il pignoramento del mezzo in quanto è informato del fatto che il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo e quindi passibile si sequestro per vendita all'asta

Sbagliato.

La buona fede in questo senso non c'entra in quanto il fermo amministrativo risulta da una visura del veicolo e, pertanto, il compratore che intenda acquistare è tenuto ad informarsi di eventuali gravami della cosa compravenduta se gli stessi risultino da pubblici registri e, pertanto, siano conoscibili con la diligenza del buon padre di famiglia.

Pertanto, per espressa previsone legislativa, anche il compratore in buona fede può vedersi pignorato il mezzo e venduto all'asta, per di più senza che nemmeno lo sappia.

 

2- se il compratore non è informato dello stato del veicolo il venditore è punibile penalmente per truffa in quanto non ha informato la sudetta persona dello stato del veicolo, in quel caso il compratore si tiene il veicolo ma non penso che l'amico di piertommaso voglia finire al gabbio

Sbagliato nuovamente.

Perché vi sia truffa è necessario che vi sia raggiro e poiché la sussistenza o meno di un fermo amministrativo è conoscibile con la diligenza del buon padre di famiglia, essendo la stessa pubblica, ne risulta che non è ascrivibile il reato di truffa.

Inoltre, se anche il venditore non comunicasse nulla all'acquirente, tutt'al più sarebbe un illecito contrattuale. Diventerebbe truffa se tale gravame non fosse facilmente conoscibile all'acquirente, ma così non è.

Pertanto, l'acquirente, stante la sua carenza di diligenza, può chiedere solo la riduzione del prezzo qualora, per non farsi vendere all'incanto il veicolo, abbia provveduto lui a pagare l'esattore, salvo poi rivalersi, maggiorato di spese, interessi, oneri, etc., sul venditore.

 

ciao,

visto che ci sono incappato personalmente in questa situazione (io sarei l'acquirente con carenze di diligenza), ti volevo chiedere cosa comporta l'illecito contrattuale (si puo' annullare il contratto?). Come si deve procedere?

 

Due sbagliate su due, Polter... riprova e sarai più fortunato :D

 

Federico ;)

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